Accesso civico

Ultima modifica 15 aprile 2024

Accesso civico
art. 5, co. 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Definizione di accesso civico: per “accesso civico” s’intende il diritto, riconosciuto a chiunque, di richiedere documenti, informazioni o dati, soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, laddove sia stata omessa la loro pubblicazione. L’Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione, nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, dell’informazione, documento o dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente ovvero dandone comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se l’informazione, il documento o il dato richiesti risultassero già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l’Amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico: la richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita e deve essere inoltrata al Responsabile per la trasparenza dell’Amministrazione, individuato per il Comune di Bagheria nel Segretario Generale del Comune di Bagheria, dottoressa Daniela Maria Amato

La richiesta dovrà essere inviata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere inviata telematicamente all’indirizzo di posta elettronica: segretario.generale@comune.bagheria.pa.it oppure all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it 

 Richiesta di accesso civico art. 5, co. 1, d.lgs. 33-2013
 
Accesso generalizzato (“Foia – Freedom of information act”)
art. 5, co. 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
L’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina la nuova forma di diritto di accesso definito “accesso generalizzato”, introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale diritto, esercitabile da chiunque e non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, consente di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto.

Modalità per l’esercizio del diritto di “accesso generalizzato”: la richiesta di “accesso generalizzato” non richiede motivazione e potrà essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa sezione. Tale modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:
– a mezzo posta elettronica all’indirizzo: segretario.amato@comune.bagheria.pa.it
oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bagheria.pa.it

– all’Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;
– mediante consegna a mano, al Protocollo Generale dell’Ente – corso Umberto I, n. 165 90011 Bagheria Pa
– a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Bagheria, corso Umberto I, n. 165 90011 Bagheria Pa
Le domande pervenute senza utilizzare la modulistica disponibile devono essere in ogni caso considerate ammissibili, purché le stesse identifichino il richiedente e riportino l’oggetto. Per le domande trasmesse dal richiedente attraverso la propria casella di posta elettronica certificata o sottoscritte con firma digitale non è richiesta la copia del documento di identità del richiedente. 

Il rilascio elettronico di dati o documenti già detenuti dall’Amministrazione in formato elettronico è gratuito. Il rilascio in copia di documenti detenuti dall’Amministrazione in formato cartaceo ovvero la loro trasposizione in formato elettronico sono assoggettati al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione.  
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell’Ufficio che rilascia l’atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente. In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni. In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni oppure al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni.

Deliberazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 – Schema di Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013

vai al link sull'accesso civico nella sezione amministrazione trasparente

vai al link del Registro degli accessi civici 

Richiesta di accesso civico semplice
15-04-2024

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modulo richiesta di accesso civico generalizzato
15-04-2024

Allegato 87.99 KB formato pdf