TRIBUTI: per la riscossione della TARES anno 2013 per la quale si è ricevuta l'intimazione al pagamento le richieste vanno indirizzate al concessionario ADER

Pubblicato il 17 giugno 2024 • Comunicati , Tributi

In relazione alle intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali già notificate per la TARES anno 2013 l'ufficio tributi specifica che le eventuali richieste vanno indirizzate direttamente al concessionario della riscossione ADER Agenzia Entrate e Riscossione e non all’Ufficio tributi del comune.
Si tratta di cartelle Equitalia. 
L'agenzia infatti specifica che per la riscossione delle somme non pagate spontaneamente dai contribuenti sulla base degli avvisi di pagamento spontaneo di cui alla relativa procedura di riscossione diretta e delle somme accertate con il procedimento di controllo svolto dall'ufficio, si procede per la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo tramite l'Equitalia Spa.

Decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b, legge n. 160/2019) e se non pagato entro il termine, decorsi ulteriori sessanta giorni, il suddetto Agente procede alla riscossione coattiva, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento di cui al DPR n. 602/1973. L’avviso di intimazione viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia passato un anno dall’invio della cartella di pagamento. Dalla data di notifica dell’avviso il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto.

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ufficio stampa