L’ufficio tributi chiarisce sulla cartelle esattoriali dei rifiuti
Pubblicato il 10 febbraio 2014 • Comunicati
L’ufficio tributi comunica che per un mero errore materiale nella cartella esattoriale ruolo Tarsu/Tares anno 2013, a margine, nelle note della cartella, viene imputato erroneamente l’atto n.69/2013 al Consiglio e non alla Giunta: la delibera di Giunta n. 69/2013 di istituzione del nuovo tributo Tares.
Tale errore formale non inficia la cartella - spiegano dall’ufficio che deve essere pertanto pagata; la nota a margine della cartella ha solo ed esclusivamente valore di comunicazione ma non influisce sulla formulazione del ruolo né tanto meno della sua esecutività.
“Tra l’altro – specificano dall’ufficio – il codice del tributo 2R28 relativo alla Tares può essere utilizzato anche per la Tarsu così come per la Tia; si è dunque potuto predisporre la minuta di ruolo con il nuovo codice di entrata.
Bagheria infatti approfittando della proroga dell’agosto scorso si è avvalsa della possibilità di inviare il ruolo Tares sulla base del ruolo 2012 TARSU inviato ad Equitalia e reso esecutivo a settembre 2013 sulla base delle normative allora vigenti.
In seguito grazie al decreto legge 102 del 31/08/2013 convertito in legge 124 del 29/11/2013 il Comune di è avvalso della facoltà di mantenere il regime di prelievo in vigore nel 2012, vale a dire la Tarsu.
E nel frattempo non sono state emanate circolari dell’agenzia delle Entrate o del Ministero dell’Economia e Finanze in cui si evidenziasse una variazione del codice di entrata del tributo per il 2013.
Ad avvalorare quanto detto si aggiunge che anche i Comuni che effettuano la riscossione diretta, mantenendo il prelievo fiscale 2012 Tarsu/Tia i codici di riscossione sono gli stessi di quelli dei comuni che sono transitati a Tares.
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M.M.
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