Verbali I Commissione anno 2019
Ultima modifica 17 maggio 2022
Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazioni nei siti istituzionali
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.
Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni della Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, che, agli articoli 4 e 6, stabilisce:
Art.4 – Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l’articolo 21 è aggiunto il seguente:
“Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell’ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell’ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l’orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”.
Art.6 – Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. L’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.”.
Verbali I Commissione anno 2019