Disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell'isola dai territori di grecia, malta e spagna
Ultima modifica 27 giugno 2022
18/08/2020
Disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell'isola dai territori di grecia, malta e spagna
(disposizioni per i cittadini siciliani che fanno rientro nell’Isola dai territori di Grecia, Malta e Spagna)
I cittadini siciliani, residenti o domiciliati nell’Isola, che dalla data del 14 agosto 2020 siano rientrati dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A. territorialmente competenti ai fini del compiuto assolvimento della sorveglianza sanitaria;
d) permanere in isolamento fiduciario presso la propria residenza o domicilio ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti;
e) essere sottoposti a tampone oro-rino-faringeo al termine del periodo di quattordici giorni di quarantena.
(disposizioni per i soggetti che fanno ingresso in Sicilia dai territori di Grecia, Malta e Spagna)
I soggetti non residenti o non domiciliati nell’Isola che facciano ingresso in Sicilia dalla data del 14 agosto 2020 provenendo dai territori di Grecia, Malta e Spagna o che dagli stessi territori abbiano soltanto transitato, debbono:
a) registrarsi sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto;
b) utilizzare la WebApp collegata (o scaricata in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme Apple Store e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute;
c) essere presi in carico dalle U.S.C.A.T. territorialmente competenti, per le finalità di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020;
d) indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e in tutte le occasioni di contatto con soggetti estranei al proprio nucleo familiare.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente valuta di sottoporre i soggetti di cui al comma 1 a tampone oro-rino-faringeo o a test sierologico, in ragione dell’evolversi del quadro epidemiologico nel territorio di provenienza.
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all’art. 1 dell’ordinanza 32 della Regione Siciliana non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, agli operatori sanitari nonché a coloro che si recano e rientrano dai territori di Grecia, Malta e Spagna esclusivamente per documentati motivi di lavoro o di salute.
Per le finalità di cui al comma che precede, i lavoratori pendolari che si recano in Grecia, a Malta o in Spagna devono compilare il modello di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolariordinanza32@protezionecivilesicilia.it.
(call center regionale e obblighi informativi)
Il call center regionale di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020, mediante il numero verde 800.458787, é il recapito telefonico di riferimento per la necessaria assistenza informativa a tutti i soggetti interessati dalle previsioni del presente provvedimento. I servizi di contatto sono organizzati in lingua italiana ed in lingua inglese edevono ricomprendere le informazioni di natura sanitaria per i gestori delle attività produttive, nonché quelle per i cittadini che si sono registrati al sito web dedicato.
Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente provvedimento, si rinvia all’ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020.