Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse

Ultima modifica 11 maggio 2022

Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosseIl Consiglio comunale di Bagheria ha approvato  con delibera n. 9 del 30 gennaio 2017 il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse , con il quale il cittadino, tramite adesione, può definire in modo agevolato, i propri debiti, con la possibilità di escludere le sanzioni applicate ai provvedimenti di ingiunzione fiscali notificati dal 2000 al 2016 con eccezione per le sanzioni da violazione del codice della strada che seguono un iter diverso.

“E’ questa un’azione importante – spiega l’assessore alle Finanze, Maria Laura Maggiore – sia per gli interessi dei cittadini sia per quelli dell’amministrazione comunale, la nostra proposta infatti è un’opportunità che il Comune di Bagheria ha voluto cogliere, perché in questo modo viene anche incontro alle famiglie e alle attività imprenditoriali e ai commercianti che vivono delle difficoltà economiche”.

Il regolamento per la “definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito delle notifiche di ingiunzione di pagamento è stato approvato ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. n. 193/2016 convertito in Legge n. 225/2016” che prevede la possibilità per i comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento”. Nel Regolamento, oltre alla definizione agevolata, sono inserite le modalità di pagamento rateizzato quale ulteriore agevolazione per il cittadino debitore.

“Questo provvedimento rappresenta una opportunità sia per il Comune, con la possibilità di ottenere la riscossione di crediti vetusti abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il cittadino debitore che, tramite tale adesione, avrà la possibilità di ottenere una riduzione del debito grazie all’eliminazione delle sanzioni” – sottolinea il sindaco Patrizio Cinque.
La modulistica per la richiesta delle definizione agevolata è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bagheria – WWW.COMUNE.BAGHERIA.PA.IT nell’apposita sezione nello spazio IN EVIDENZA.

Il modello debitamente compilato, scaricabile dal sito web del Comune, dovrà essere consegnato allo sportello della Direzione VI “Entrate tributarie e fiscali” o presso l’ufficio ICP presso la sede comunale di Corso Umberto I, 165 o inviato, insieme alla copia di un documento d’identità, all’indirizzo di posta elettronica uffcio.tributi@comune.bagheria.pa.it oppure alla PEC direzione6@telecompost.it

Per maggiori informazioni oltre che allo sportello ICP è possibile rivolgersi direttamente all’ufficio tributi recandosi nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, oppure è possibile chiamare al numero telefonico: 091.943326 La Direzione cui si fa riferimento per le richieste è la Direzione 6 “Entrate Tributarie e Fiscali”.

Sempre sul sito saranno disponibili anche le informazioni sulla “rottamazione” delle cartelle esattoriali e le informazioni di “Riscossione Sicilia”.
MODELLO
Dichiarazione-Adesione-Definizione-Agevolata-Comune.pdf


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Numero C/C Postale Intestazione Conto Corrente Postale 
204909 RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Provincia Palermo
Lo Sportello provinciale è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.00 e dalle ore 14.45 alle ore 15.45 e nella giornata del venerdì dalle ore 8.20 alle ore 12.30.

 
 
Sportello polifunzionaleubicato presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di: Indirizzo: Cap: Telefono presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di:
Palermo 1 Via Konrad Roentgen, 3 90146  
Aperto al pubblico tutti i giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
 

Sportello d’informazione al Cittadino ubicato presso la sede del Comune di: Indirizzo: Cap:
Marineo Corso dei Mille, 127 90035  
Aperto al pubblico tutti i venerdì dalle ore 8,20 alle ore 12,30.
 

DEFINIZIONE AGEVOLATA – Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016

Il Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre u.s. convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 ed entrata in vigore il 3 dicembre u.s., prevede all’art. 6 una definizione agevolata per i carichi inclusi in ruoli e/o affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016.
Quali sono i carichi interessati?
La definizione agevolata riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, tranne quelli espressamente esclusi dalla norma, e cioè: iva sulle esportazioni, recupero aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Le multe per violazioni al Codice della Strada restano escluse dalla sanatoria generale, ma non saranno più dovuti gli interessi.
Riscossione Sicilia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per aderire alla sanatoria è necessario presentare domanda all’Agente della riscossione.
Cosa si paga e cosa si risparmia?
Con la definizione agevolata si pagano l’imposta, gli oneri di riscossione, i diritti esecutivi e di notifica, mentre le voci che non devono essere pagate riguardano le sanzioni per il mancato pagamento, gli interessi di mora e gli interessi di maggiore rateazione.
Per chi ha già rateizzato?
Chi già usufruisce di una maggiore rateazione può comunque decidere di aderire alla sanatoria a condizione che siano effettuati tutti i versamenti previsti al 31 dicembre 2016. In tal caso la definizione agevolata  riguarderà solo le somme dovute per le rimanenti rate e quanto già in precedenza versato rimane definitivamente acquisito e non è rimborsabile.
Cosa bisogna fare per aderire?
Entro il 31 marzo 2017 il contribuente che vuole aderire a tale opportunità può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione o inviarla tramite PEC/Email,
Tempistica e modalità per i versamenti
Si potrà scegliere, all’atto della domanda, se versare il dovuto in unica soluzione o in un massimo di cinque rate: la legge di conversione al decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, la quarta e la quinta in quelli di aprile e settembre 2018. L’Agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017 comunicherà l’ammontare complessivo da pagare e la scadenza delle rate.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, tramite i bollettini RAV allegati dall’Agente della riscossione alla suddetta comunicazione, oppure direttamente agli sportelli dell’Agente stesso.
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

DAL SITO DI RISCOSSIONE SICILIA
Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata
Dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata per carichi in “Proposte di accordo o Piano del consumatore”
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Istanze di maggiore rateazione
Istanze di rateazione “in proroga”
Compensazione ex art. 31 D.L. 78/2010
Modulo di richiesta formale degli atti amministrativi
Sospensione legale della riscossione
 

 

ALLEGATI
Ultimo aggiornamento: 09/02/2017
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