Referendum costituzionale 2026
Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2026, 14:03
- decreto del Presidente della Repubblica
- moduli di opzione di voto per gli iscritti AIRE (pubblicati all'Albo Pretorio online) che vogliono votare in Italia e per i cittadini temporaneamente all'estero
- manifesto di convocazione dei Comizi Elettorali pubblicato il 05/02/2026 (45° giorno antecedente la data delle Elezioni)
NEWS
Sorteggiati gli scrutatori per il referendum del 22 e 23 marzo 2026
In merito alla modifica del quesito referendario sulla riforma della giustizia, il Consiglio dei Ministri n. 160 del 7 febbraio 2026 ha approvato l'integrazione del testo. Ecco i dettagli principali della variazione:
L'Ufficio Centrale per il Referendum ha ammesso la richiesta di 500.000 elettori, riformulando il quesito per garantire una maggiore chiarezza e tutelare l'iniziativa popolare. Il quesito riguarda la separazione delle carriere dei magistrati, l'istituzione di due distinti CSM (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri) e la creazione di un'Alta Corte disciplinare. Nonostante la modifica del testo, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto che conferma le date della votazione per il 22 e 23 marzo 2026. Si riporta di seguito il quesito come riformulatodall'Ufficio centrale per il referendum della Corte suprema di cassazione in data 6 febbraio 2026: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87,decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107,primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?».
Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026- elettori residenti in paesi senza intesa
Il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero non è ammesso in diversi Paesi a causa della mancata intesa diplomatica o per ragioni di sicurezza
Il voto per corrispondenza per gli italiani all'estero non è ammesso in diversi Paesi a causa della mancata intesa diplomatica o per ragioni di sicurezza. In questi stati, il voto è consentito solo in casi eccezionali (es. diplomatici, militari) ai sensi della legge 459/2001.
Ecco l'elenco dei Paesi dove non è ammesso il voto per corrispondenza secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Palermo con Circolare n.3 del 23 gennaio 2026
- Afghanistan
- Bhutan
- Burkina Faso
- Ciad
- Costa d'Avorio
- Cuba
- Iraq
- Haiti
- Liberia
- Libia
- Niger
- Repubblica Centrafricana
- Repubblica del Sud Sudan
- Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord)
- Sierra Leone
- Siria
- Sudan
- Ucraina
- Yemen
- Zimbabwe
Gli elettori residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime consultazioni referendarie ex art. 138 della Costituzione (22 e 23 marzo 2026), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza a norma dell’art. 4-bis, comma 1, Legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Per ricevere il plico elettorale (contenente la scheda per il voto) all’indirizzo di temporanea dimora all’estero, i sopramenzionati elettori dovranno trasmettere DIRETTAMENTE al proprio comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 18 febbraio 2026.
L’opzione (esercitabile tramite il modulo allegato o in carta libera) deve essere inviata al Comune di iscrizione nelle liste elettorali per posta, posta elettronica ordinaria o certificata. Alternativamente, può essere presentata a mano, anche da una persona delegata dall’interessato.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di valido documento d’identità dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo a cui andrà inviato il plico elettorale così come l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, ossia di trovarsi temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi (nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni) in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti oppure di essere familiare convivente di un cittadino che rientra nelle predette condizioni. Tale procedura si applica anche ai cittadini italiani iscritti all’AIRE temporaneamente dimoranti in una CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di stabile residenza.
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (18 febbraio 2026). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.