Comodato gratuito ai fini imu e tasi 2016

Pubblicato il 3 gennaio 2010 • Comunicati

CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo

Direz. 6^ Entrate Tributarie

    COMODATO GRATUITO AI FINI IMU E TASI 2016

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato importanti variazioni alla IUC, in particolare alla TASI e all’IMU.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10)

E’ stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti. Quanto previsto in merito negli anni precedenti è stato completamente eliminato ed è stata introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il beneficio viene riconosciuto per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (esclusivamente genitori e figli o viceversa e sono esclusi gli assimilati) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti presentando l’apposita dichiarazione IMU nel modello di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari, in tutto il territorio nazionale, di un solo immobile oppure di 2 immobili entrambi ricadenti in questo comune e dei quali uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario.

Le superiori agevolazioni sono estese anche alle relative pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).

Si sottolinea che l'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale come poteva avvenire negli anni precedenti e quindi esente dall’imposta ma rimane evidentemente un immobile soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50%.

Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

N.B. Con l'obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto.

TASI Abitazione principale immobili in locazione: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione costituisce abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali appartenenti alle Cat. A/1, A/8 e A/9.

TASI Abitazione principale immobili in comodato: se ricorrono tutte le condizioni di cui sopra il proprietario (comodante) verserà la TASI, una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale dell’80% stabilita dal Comune di Bagheria mente il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l’immobile concesso in comodato costituisce abitazione principale.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO AI FINI IMU E TASI

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

(*) Comodante è il proprietario dell’immobile - Comodatario è chi utilizza l’immobile.

LE ALIQUOTA DA UTILIZZARE PER IL VERSAMENTO DI ACCONTO IMU E TASI, COSI’ COME LA LEGGE PREVEDE, SONO QUELLE RELATIVE ALL’ANNUALITA’ 2015 SALVO EVENTUALE CONGUAGLIO DA EFFETTUARE CON IL VERSAMENTO A SALDO