Il consiglio comunale approva a maggioranza il nuovo regolamento sui Lavori Pubblici in applicazione del decreto 163/2006

Pubblicato il 7 agosto 2013 • Comunicati

Bagheria, 07/08/2013 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta consiliare odierna, a maggioranza ( 16 voti favorevoli su 18 presenti, 2 astenuti) il nuovo regolamento comunale di attuazione dell’articolo 125 del decreto Legislativo n.163 del 18/04/2006 relativo al codice degli appalti in applicazione delle nuove disposizioni normative.

 

lavoriLa norma che viene attuata disciplina il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nello specifico l’articolo 125 riguarda i Lavori, servizi e forniture in economia per i quali specifica che “Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: mediante amministrazione diretta; mediante procedura di cottimo fiduciario ( si pubblica l’articolo in calce).

 

Il nuovo regolamento, immediatamente esecutivo, è un documento fondamentale per regolamentare l’acquisizione, in economia, di beni e servizi, risponde a recenti dettati normativi relativi al codice degli appalti e sveltisce enormemente le procedure per l’acquisizione di servizi e appalti pubblici di importi limitati che diventano così più facili, trasparenti e snelle.

 

grecoCon il regolamento si sono volute perseguire semplificazione e maggiore certezza delle procedure; legalità negli appalti e nell'esecuzione dei lavori; tutela dei lavoratori, attraverso il rispetto dei contratti collettivi e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

“Questo regolamento consentirà lo snellimento di procedure per l’affidamento di appalti – ha commentato l’assessore Francesco Greco, che ha lavorato con grande impegno su questo documento – con questo atto sarà possibile in tempi brevi, e risorse economiche permettendo, espletare gara, concedere appalti connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di illuminazione pubblica, manto stradale, e delle diverse infrastrutture nonché degli immobili”.

 

“Questo regolamento, che verrà presto pubblicato nell’apposita sezione web del sito comunale – spiega l’assessore – è sviluppato e adottato dal Comune di Bagheria sulla scorta di regolamenti in atto vigenti nell’ambito della Regione Siciliana, nei dipartimenti ove vengono gestite tutte queste diverse tipologie di opere pubbliche con le quali si procede all’acquisizione di beni e servizi. Pubblicheremo integralmente non solo il regolamento ma anche i tempi e le modalità con le quali le imprese interessate potranno iscriversi all’elenco degli operatori economici tenuto dalle stazioni appaltante comunale”.

“Infine il mio ringraziamento va agli uffici che hanno lavorato al regolamento – conclude l’assessore - e soprattutto ai Consiglieri comunali che hanno approvato questo importante regolamento fondamentale per l’economia e lo sviluppo della Città”.

 

 

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M.M.

Ufficio stampa

www.comune.bagheria.pa.it

tel./fax: 091.943279 -mobile: 3470014952

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Art. 125.

Lavori, servizi e forniture in economia

 

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del

Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della

Repubblica n. 384/2001)

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono

essere effettuate:

a) mediante amministrazione diretta;

b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano

attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo

10.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con

materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e

con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente

assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del

procedimento.

4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le

acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a

200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono

comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze

e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando

l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile

realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,

121, 122;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a

100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso

esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione

del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'

necessita' e urgenza di completare i lavori.

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia

possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati

intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto

finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei

lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una

previsione, ancorche' sommaria.

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a

200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di

trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati

sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori

economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di

importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento

diretto da parte del responsabile del procedimento.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi

inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui

all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a

211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma

1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche

delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di

adeguamento previsto dall'articolo 248.

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in

relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di

spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna

stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle

seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno

del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o

conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal

contratto;

b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in

corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione

nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della

scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle

ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura

strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,

al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o

cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio

storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila

euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante

cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,

rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno

cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti

idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite

elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve

essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita'

tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di

scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti

dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne

facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al

periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con

cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le

prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non

ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere

artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina

delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono

disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei

principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del

contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.