Opere pubbliche
Programma triennale delle opere pubbliche
domenica 28 Febbraio
broken clouds
Le Pubbliche Amministrazioni, su istanza delle imprese, devono certificare gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, ad esclusione degli interessi moratori.
Il processo della certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica appositamente attivata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it, sulla quale è anche possibile consultare una guida operativa del servizio, le istruzioni per la registrazione degli utenti e la normativa in materia.
Il procedimento si deve concludere entro 30 gg. dal momento di ricevimento dell’istanza.
INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
Disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Riferimento normativo: art. 6 DL 35/2013 convertito in L. 64/2013
L’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»
In sintesi , l’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture per il II trimestre 2015, come previsto dall’art 33 comma 1 del Dlgs33/13 così come modificato dal Dl 66/14, ed elaborato secondo il Dpcm del 22/09/2014 .
Il calcolo prevede infatti che:
fatture pagate anno di riferimento | numero fatture | media giorni |
357 | 217.79 | |
3546 | 181,87 | |
853 | 142.06 | |
667 | 204.39 | |
920 | 217.15 | |
543 | 235.30 | |
fatture pagate anno 2014 | 3059 | 70.02* |
fatture pagate anno 2014 | 1149 | 100,17 (dato errato che manteniamo per trasparenza perché pubblicato entro i tempi previsti dalla legge) |
fatture pagate anno 2013 | 2986 | 292,54 |
Il numeratore contenga la somma ,dell’importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza fattura ,come prevista dall’art.231/02 ,e la data di pagamento al fornitore ed il denominatore contenga la somma degli importi pagati nell’anno solare.
*Il dato relativo all'anno 2014 è stato ricalcolato a seguito di una verifica da parte del Settore Finanziario della modalità di calcolo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 33/2013 come modificato dall'articolo 8 comma 1 lettera c) del D.L. 66/14.
RIFERIMENTO NORMATIVO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2014.
ART. 9
Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”.
2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.
3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
…..
ART. 10
Modalità per la pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti
1. Le amministrazioni pubblicano l’”indicatore annuale di tempestività dei pagamenti” di cui all’art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
2. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l’”indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti” di cui all’art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente / Pagamenti dell’amministrazione” di cui all’allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Adempimenti D.L. 35/2013 - pagamento debiti - spazi finanziari extra Patto di Stabilità
Il decreto legge 8 aprile nr. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013, nr. 6 ha dettato disposizioni per escludere dal vincolo del patto di stabilità interno i pagamenti dei debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla del 31 dicembre 2012.
Tale decreto all’art. 6, comma 9, prevedeva l’onere a carico delle pubbliche amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno 2013 ai propri creditori, l’ammontare del debito scaduto e la data di pagamento.
Sempre il comma 9 prevedeva altresì l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito internet entro la data del 5 luglio 2013 l’elenco completo dei debiti scaduti (certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012).
determina-n_319-del-11_12_2013.pdf
vedi sotto gli altri allegati