Il consiglio comunale conferma le aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 proposte dalla Giunta
Pubblicato il 18 maggio 2017 • Comunicati
Nella seduta di consiglio comunale del 15 maggio scorso, il consiglio comunale ha approvato le aliquote comunali di IMU e TASI per l'anno 2017.
L’abitazione principale e relative pertinenze non sono più oggetto di imposizione IMU/TASI, (fatta eccezione per i fabbricati censiti in cat. A/1, A/8 e A/9).
L’esclusione si applica anche alle unità immobiliari, purché non siano locate o da altri utilizzate, adibite ad abitazione principale possedute da anziani o disabili residenti in casa di riposo o cura e ancora ex coniugi assegnatari della casa coniugale.
IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero: E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
L’IMU/TASI è invece dovuta dai proprietari e dai titolari di diritti reali, per i fabbricati posseduti (ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze), per le aree edificabili e per i terreni agricoli.
Di seguito riportiamo le aliquote che si dovranno applicare per determinare l'imposta per gli immobili posseduti.
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI:
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative unità di pertinenza (per tale tipologia è prevista una detrazione di euro 200,00 annua o rapportata ai mesi di possesso e al numero degli aventi diritto)
4 X MILLE ALIQUOTA IMU
2 X MILLE ALIQUOTA TASI
QUOTA TASI A CARICO DELL’UTILIZZATORE DELL’IMMOBILE PARI AL 20%, NON DOVUTA PER I SOGGETTI PER IL QUALE L’IMMOBILE COSTITUISCE ABITAZIONE PRINCIPALE
PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO LE SUDDETTE IMPOSTE SONO RIDOTTE DEL 50% MENTRE PER QUELLE LOCATE A CANONE CONCORDATO TALE RIDUZIONE E’ PARI AL 25%
Terreni agricoli10,6 X MILLE
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1/01/2014,
8,6 X MILLE ALIQUOTA IMU
2 X MILLE ALIQUOTA TASI
Tutti gli altri immobili/fabbricati oggetto di imposizione non rientranti nelle precedenti casistiche (uffici, negozi, botteghe, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, ecc…)
8,6 X MILLE ALIQUOTA IMU
2 X MILLE ALIQUOTA TASI
Per la compilazione del modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici:
Codice Ente: Comune di Bagheria: A546
Codici Tributo
- 3912 - IMU su abitazione principale e pertinenze (classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- 3914 - IMU su terreni
- 3916 - IMU su aree fabbricabili
- 3918 - IMU su altri fabbricati
- 3925 - IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (0,76%)
- 3930 - IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (0,1%)
- 3958 - TASI su abitazione principale e pertinenze (classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
- 3960 - TASI su aree fabbricabili
- 3961 - TASI su altri fabbricati