Economie progetto Villa Cattolica: L’amministrazione chiarisce sulla restituzione di una somma da parte dell’associazione La coccinella
Pubblicato il 29 aprile 2017 • Comunicati
In merito a quanto diffuso attraverso una nota di alcuni consiglieri comunali su organi di stampa locali, relativa alla restituzione di circa 36 mila euro da parte dell’associazione La Coccinella per lavori non eseguiti, l’amministrazione comunale interviene a chiarimento di quanto già indicato nella determinazione n. 188/2017 della Direzione VIII.
“La Coccinella ed altri soggetti, individuati con procedure di gara, hanno ricevuto per i lavori che erano previsti per il museo Guttuso un pagamento anticipato delle loro spettanze dietro presentazione di polizza fidejussoria come da parere espresso dall' IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) al fine di accelerare la spesa comunitaria proprio in prossimità della chiusura della programmazione 2007-2013. Ed invero tale modalità, per quanto irrituale, veniva considerata nel suddetto parere assolutamente perseguibile purché venissero soddisfatte alcune circostanze tra le quali un lavoro o un servizio già appaltato ed in corso di svolgimento ed il rilascio da parte dell' impresa appaltatrice di un’idonea garanzia bancaria o assicurativa tale da lasciare indenne il soggetto beneficiario da eventuali rischi.
Nel dicembre 2016 è stato espletato il collaudo dei lavori e dei servizi resi da tutte le ditte nell' ambito dei progetti, ed è emerso che l’associazione Coccinella, non era riuscita, a causa dei tempi stringenti di esecuzione dei servizi, a completare una parte residuale di quanto appaltato pertanto si è resa necessaria la restituzione, a carico dell’associazione stessa, delle somme proprio per la quota parte dei lavori non realizzati, in ogni caso coperti della polizza che vedeva quale beneficiario proprio il comune di Bagheria.
L’escussione di tale polizza non si è resa necessaria in quanto l'associazione ha riconosciuto e prontamente restituito le somme in questione.
Un atto dovuto quindi testimoniato, tra l’altro, dal collaudo datato dicembre 2016 ed altra documentazione che attesta questa circostanza.
Per approfondimenti:
Art. 5 legge 140 del 1997
Disposizioni varie di contenimento
1. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti gia' aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attivita' oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.
In allegato documento Igrue