Il consiglio comunale approva a maggioranza il nuovo regolamento sui Lavori Pubblici in applicazione del decreto 163/2006
Pubblicato il 7 agosto 2013 • Comunicati
Bagheria, 07/08/2013 – Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta consiliare odierna, a maggioranza ( 16 voti favorevoli su 18 presenti, 2 astenuti) il nuovo regolamento comunale di attuazione dell’articolo 125 del decreto Legislativo n.163 del 18/04/2006 relativo al codice degli appalti in applicazione delle nuove disposizioni normative.
lavoriLa norma che viene attuata disciplina il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Nello specifico l’articolo 125 riguarda i Lavori, servizi e forniture in economia per i quali specifica che “Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: mediante amministrazione diretta; mediante procedura di cottimo fiduciario ( si pubblica l’articolo in calce).
Il nuovo regolamento, immediatamente esecutivo, è un documento fondamentale per regolamentare l’acquisizione, in economia, di beni e servizi, risponde a recenti dettati normativi relativi al codice degli appalti e sveltisce enormemente le procedure per l’acquisizione di servizi e appalti pubblici di importi limitati che diventano così più facili, trasparenti e snelle.
grecoCon il regolamento si sono volute perseguire semplificazione e maggiore certezza delle procedure; legalità negli appalti e nell'esecuzione dei lavori; tutela dei lavoratori, attraverso il rispetto dei contratti collettivi e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
“Questo regolamento consentirà lo snellimento di procedure per l’affidamento di appalti – ha commentato l’assessore Francesco Greco, che ha lavorato con grande impegno su questo documento – con questo atto sarà possibile in tempi brevi, e risorse economiche permettendo, espletare gara, concedere appalti connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di illuminazione pubblica, manto stradale, e delle diverse infrastrutture nonché degli immobili”.
“Questo regolamento, che verrà presto pubblicato nell’apposita sezione web del sito comunale – spiega l’assessore – è sviluppato e adottato dal Comune di Bagheria sulla scorta di regolamenti in atto vigenti nell’ambito della Regione Siciliana, nei dipartimenti ove vengono gestite tutte queste diverse tipologie di opere pubbliche con le quali si procede all’acquisizione di beni e servizi. Pubblicheremo integralmente non solo il regolamento ma anche i tempi e le modalità con le quali le imprese interessate potranno iscriversi all’elenco degli operatori economici tenuto dalle stazioni appaltante comunale”.
“Infine il mio ringraziamento va agli uffici che hanno lavorato al regolamento – conclude l’assessore - e soprattutto ai Consiglieri comunali che hanno approvato questo importante regolamento fondamentale per l’economia e lo sviluppo della Città”.
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M.M.
Ufficio stampa
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tel./fax: 091.943279 -mobile: 3470014952
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Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della
Repubblica n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono
essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo
10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e
con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a
200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,
121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a
100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita' e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia
possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto
finale. Il programma annuale dei lavori e' corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile formulare una
previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a
200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro e' consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori a 137.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a
211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma
1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno
del contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila
euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita' di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve
essere in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti
dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non
ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo' essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina
delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonche' dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.