Depositato in Comune l'accordo per gli affitti con contratti concordati
Pubblicato il 11 ottobre 2023 • Comune , Comunicati , Edilizia , Sociale
Si è svolto stamani, in sala giunta, un incontro tra l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli ed una rappresentanza di sindacati rappresentativi della categoria degli inquilini e dei proprietari di case.
Scopo dell'incontro il rinnovo dell'accordo territoriale per il territorio di Bagheria per gli affitti con contratti concordati (art. 2, comma 3, L. 431/98 e D.M. 16/01/2017)
All'incontro era presente tra gli altri, il segretario della Camera del Lavoro Giuseppe La Piana. Hanno sottoscritto l'accordo ed erano presenti all'incontro per U.P.P.I. Francesco Costa, per il SUNIA Zaher Darwish, per Sicet Fabio Salici, per U.N.I.A.T. Giuseppe Piampiano.
L’affitto a canone concordato è un’opzione prevista dalla legge che mette d’accordo proprietario e inquilino nella scelta di sottoscrivere un contratto a canone inferiore a quello di mercato, ma che dà diritto a incentivi e agevolazioni.
I proprietari di immobili ad uso abitativo possono stipulare contratti di affitto a un canone concordato, determinato sulla base di accordi territoriali come quello depositato oggi in Comune, tra le associazioni di proprietari e inquilini e avere specifiche agevolazioni.
I contratti hanno una durata minima di 3 anni più altri due di rinnovo automatico (3+2) e si devono registrare all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla stipula. L'importo del canone di affitto è calcolato in base agli indicatori contenuti nell’accordo territoriale tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari.
Il contratto di locazione a canone concordato è una forma peculiare di locazione. Infatti, questo può essere stipulato tra due soggetti per il godimenti di un immobile ad uso abitativo. E' un’alternativa al contratto di locazione a canone libero ed è disciplinato dalla Legge n. 431 del 1998, conosciuti anche con il nome di “contratti 4+4”. Quindi, anche se le parti sono libere di contrattare il canone, la legge prevede vincoli per quanto riguarda la durata.
Il canone concordato viene stabilito dalle associazioni di proprietari ed inquilini del luogo in cui si trova l’immobile stesso, sulla base di un accordo che definisce il canone massimo applicabile in base alla zona in cui si trova l’immobile e alle sue caratteristiche. Questo contratto, quindi, è caratterizzato da un canone di affitto inferiore a quello di mercato, ma garantisce comunque al proprietario dell’immobile un’adeguata remunerazione e una maggiore certezza nella gestione del rapporto locatizio.
Tali contratti comportano anche una serie di benefici e vantaggi fiscali. In particolare: l'applicazione della tassazione speciale con cedolare secca anziché con tassazione ordinaria IRPEF. Si applica così un’aliquota unica pari al 10% anziché quelle a scaglioni previste per la tassazione ordinaria; la base imponibile per il calcolo dell’IRPEF è ridotta del 30% qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 8 della Legge n. 431/98; Il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%; Molto interessanti sono anche le agevolazioni in tema di IMU. Infatti, in questo caso il legislatore ha previsto una prima agevolazione a carattere nazionale, che comporta la riduzione della base imponibile al 25%, per procedere al calcolo. Altra è stata prevista anche a livello locale. Anche per gli inquilini ci sono delle agevolazioni fiscali: Infatti, il legislatore ha previsto la facoltà per l’inquilino di apportare delle detrazioni in dichiarazione dei redditi. È possibile ottenere il beneficio sia ove il canone sia stato liberamente stabilito fra le parti sia che sia stato concordato e qualora l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
mm
ufficio stampa